Il Tribunale di Torino, con la sentenza 747 del 2022, ha riconosciuto alle colf e badanti il diritto a percepire la disoccupazione Naspi anche nei casi in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare all’INPS i contributi.

La storia

La Sig.ra Paola (il nome è di fantasia), dopo la fine del suo rapporto di lavoro come colf-addetta alle pulizie, presentava all’INPS domanda di Naspi. L’INPS rigettava la domanda, in quanto a seguito di alcune verifiche era emerso come il datore di lavoro avesse omesso il pagamento dei contributi, sulla base dei quali viene riconosciuta l’assicurazione per la disoccupazione.

La colf si è rivolta quindi all’avvocato Federico Depetris, che depositava ricorso giudiziale dinnanzi al Tribunale di Torino.

“In sostanza l’INPS – ha spiegato l’avvocato Depetris – riteneva che il principio di automaticità delle prestazioni non operasse nel caso di NASPI per le colf in quanto quello domestico sarebbe un rapporto di lavoro peculiare”.

“In verità – ha riferito il legale – abbiamo scovato una norma seppellita tra le numerose fonti che hanno purtroppo stratificato la disciplina in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali ancora vigente seppur risalente al 1939, ossia l’art. 27 del REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636. Che prevede espressamente che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la disoccupazione si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti”.

Il tribunale di Torino ha dato ragione alla colf

Il Tribunale di Torino ha dunque accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra Paola con l’avvocato, affermando il seguente principio di diritto: “come evidenziato da parte ricorrente, non vi sono ragioni, in assenza di specifica disposizione di legge contraria, che giustifichino l’esclusione del principio di automaticità delle prestazioni assistenziali sancito, nella specie, dall’art. 27, comma 1, r.d.l. 636/1939. Secondo cui: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la tubercolosi, dell’assicurazione per la disoccupazione e dell’assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto”. Norma da ritenersi applicabile alla NASpI in ragione del combinato disposto dell’art. 14 d.lgs. 22/2015 (“Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”) e dell’art. 2, comma 24bis, l. 92/2012 (“Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione sociale per l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola”).

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