Pfizer Italia condannata a risarcire i danni biologici per invalidità temporanea per sei anni e i danni economici a un paziente che dal 2001 al 2006 ha assunto il medicinale Cabases. Il prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense per la cura del Parkinson. Gli ha causato effetti collaterali incontrollabili, tra cui ludopatia e iper sessualità. Costringendolo anche a licenziarsi dal lavoro. Lo ha deciso venerdì scorso la Corte d’Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del marzo 2020. Che aveva “accertato la responsabilità di Pfizer Italia nella determinazione dell’effetto collaterale della ludopatia per assunzione di Cabases”. Condannando l’azienda farmaceutica a risarcire circa 200mila euro per danni morali e circa 300 mila euro per danni economici, oltre agli interessi.
Il paziente, un sessantenne residente in centro Italia, era 40enne all’epoca dell’insorgere dei disturbi. Nel 2015 si è rivolto al Tribunale di Milano sostenendo che le reazioni avverse da molti anni prima dell’assunzione del prodotto fossero note in letteratura scientifica e alle aziende. E che tuttavia fossero stati aggiunti sul foglietto illustrativo solo a partire dal 2007. In cinque anni il paziente aveva acquistato 1.802 carte di credito usa e getta per giocare online e sottratto oltre 100 mila euro all’azienda.
Pfizer Italia condannata, la sentenza del tribunale di Milano
Il principio cardine affermato dai magistrati d’appello di Milano è che qualunque azienda farmaceutica per discolparsi deve “dimostrare la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco”. E, come confermato anche dalla Cassazione “di aver fornito un’adeguata informazioni circa i possibili effetti indesiderati dallo stesso. Aggiornandola, se necessario, in relazione all’evoluzione della ricerca”.
Il tribunale di Milano nella sentenza di primo grado, poi approvata dalla Corte, aveva affermato che le case farmaceutiche hanno “l’obbligo di svolgere verifiche sui medicinali. Valutare la frequenza e i casi di manifestazione degli effetti collaterali. Hanno l’obbligo di segnalare l’effetto indesiderato. Detto obbligo si innesta sulla pacifica valorizzazione della peculiarità delle sue particolari predisposizioni genetiche tipiche della natura umana per dette ragioni. Se non conoscibili ne oggetto di possibili valutazione a monte della commercializzazione del farmaco”.