In chiusura delle motivazioni della sentenza sul processo plusvalenze e la Juve, la Corte federale sottolinea che di aver dovuto “proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati. E all’inevitabile alterazione del risultato sportivo”, pertanto “aggravando la sanzione richiesta dalla Procura federale”.

Le motivazioni della sentenza sulle plusvalenze e la Juve

La corte cita come elementi di gravità “la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato. E, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica. La rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante). Ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi. La particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci. Rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi. La già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo)”.

E ancora: “Le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute. O addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte. Lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.). Misura quest’ultima che, benchè non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere”.

“Tutte queste considerazioni – la conclusione della Corte – portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita. Tentando di rimediare ad una tale alterazione. Così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)”.

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