(Adnkronos) – La precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la durata dell’astensione dal lavoro a quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati, disposta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è illegittima. Lo ha stabilito la sentenza odierna del Tar del Lazio per il quale mancavano “i requisiti di necessità e di urgenza” previsti dall’art. 8 della legge 146/1990, legge che stabilisce che la precettazione ministeriale “è uno strumento straordinario”. 

Il ricorso presentato da Cgil, Filt Cgil, Uil e Uiltrasporti è dunque ritenuto fondato dal Tar che condanna il Mit al pagamento “in favore delle ricorrenti” di 3mila euro, “oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato”. 

 

Il citato articolo 8 prevede infatti che, ricorda il Tar, “il potere di precettazione possa essere esercitato dal Mit di propria iniziativa ‘su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza’” e che la disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali è “minuziosamente disciplinata, oltre che dalla legge 146/1990, dagli accordi, dai codici di autoregolamentazione e, soprattutto, dalle deliberazioni della Commissione, alla quale il legislatore ha attribuito la normale valutazione e verifica delle modalità dello sciopero nonché il potere di adottare le misure necessarie”. 

L’iniziativa dell’autorità politica è prevista “solo per i casi di straordinaria eccezionalità che la Commissione non ha potuto previamente valutare e per i quali sussiste pertanto una condizione di urgenza e necessità di provvedere”. Ma la Commissione, ricostruisce il tar, “all’esito delle sue interlocuzioni con le confederazioni e organizzazioni sindacali coinvolte” ha ritenuto opportuno “soltanto adottare un invito formale” e “nulla segnalare al Ministero”. Insomma, l’ordinanza di precettazione è stata adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione e “così facendo, il Ministero ha finito per sovrapporre la propria valutazione a quella dell’autorità di settore, alterando il vigente assetto regolatorio in materia”. 

“Una motivazione come quella addotta nella specie, a ben vedere, potrebbe, infatti, essere reiterata ad ogni successiva proclamazione di uno sciopero della specie di quello indetto, da parte dei lavoratori delle categorie odierne ricorrenti, con una sostanziale incidenza su un diritto collettivo dei lavoratori che riceve anch’esso tutela costituzionale”, sottolinea il Tar. 

 

“La sentenza odierna del Tar sconfessa il ministro dei Trasporti: è illegittima la precettazione contro lo sciopero generale del 17 novembre 2023, il diritto di sciopero è stato quindi violato. Il Tribunale ha infatti accertato l’illegittimità dell’ordinanza con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ridotto autoritariamente lo sciopero generale”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che aggiunge: “Il Tar ha riconosciuto che il Governo ha compresso il diritto di sciopero in violazione dei presupposti di legge previsti dall’articolo 8 della legge n.146 del 1990”. 

Secondo Landini, “la pronuncia è lapidaria: non sussistevano né le ragioni di necessità né quelle di urgenza che la legge impone per giustificare un intervento così dirompente sul diritto di sciopero. L’ordinanza ministeriale è risultata pertanto priva di adeguata motivazione, sproporzionata e illegittima. Il Tar – prosegue il leader della Cgil – riafferma principi fondamentali, direttamente riconducibili all’articolo 40 della Costituzione: il diritto di sciopero non può essere limitato per mere scelte politiche; la precettazione non può trasformarsi in uno strumento ordinario di compressione del conflitto sociale”. 

“La Cgil insieme alla Uil vedono così pienamente riconosciute le proprie ragioni: avevano denunciato un abuso di potere e il giudice amministrativo ne ha confermato la fondatezza. La sentenza chiarisce, inoltre, che l’ordinanza illegittima non era finalizzata a tutelare i cittadini, già garantiti dai servizi minimi essenziali, bensì – conclude Landini – a colpire lo sciopero generale, riducendone l’impatto politico e sociale, in assenza di reali condizioni di emergenza”. 

“Siamo molto soddisfatti per l’accoglimento, da parte del Tar, del ricorso di Uil e Cgil contro l’ordinanza con cui, nel novembre del 2023, furono ridotte le ore di sciopero nei servizi pubblici e privati. Avevamo ragione, dunque: quella precettazione fu imposta sulla base di criteri illegittimi”. Lo dichiara il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni. 

“La sentenza sancisce che, in quell’occasione, fu violato il diritto di sciopero, riconosciuto dalla nostra Costituzione. Uil e Cgil – sottolinea Ronzoni – avevano agito nel rispetto delle norme, che prevedono la garanzia dei servizi minimi essenziali, mentre il ministro Salvini, evidentemente, era stato mosso da ragioni politiche”. 

“Non c’era, infatti, alcuna motivazione di urgenza né di necessità per ricorrere alla precettazione, adottata con solerzia e determinazione inopportune e che, invece – conclude Ronzoni – sarebbero necessarie da parte del ministro per affrontare altri tipi di problemi”. 

 

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