Situazioni lesive del comune sentire di un Popolo possono generare forme di dichiarata ribellione nei confronti di chi le determina. La reazione popolare ad un fatto ingiusto nel diritto pubblico assume la denominazione di “diritto di resistenza” e trova, in alcune Costituzioni, adeguato riconoscimento.
Cosi il Secondo Emendamento della Costituzione Americana recita testualmente “….essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto».
L’Assemblea Costituente italiana nel 1948 discusse a lungo in merito all’inserimento nel testo costituzionale del riconoscimento del Diritto di Resistenza. Nella sua bozza preliminare tale fondamentale principio giuridico venne introdotto su iniziativa di Dossetti e legittimato con l’articolo 50 secondo comma, avente il seguente letterale tenore: “Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”, ma nel testo definitivo tale articolo venne cancellato per volere della componente di Sinistra della stessa Assemblea Costituente, che riteneva pericoloso il riconoscimento di un diritto di reazione popolare di fronte a provvedimenti lesivi della comune percezione del senso di giustizia.
La Costituzione Elvetica del 1848, ancor oggi vigente, richiamandosi al testo di quella americana del 1787 riconobbe il principio di autodifesa dei cittadini nei confronti dei “nemici esterni ed interni”, arrivando a consentire e prevedere la distribuzione di armi da guerra ad ogni nucleo familiare ed a considerare “una Popolazione armata una Popolazione civicamente educata”. Prassi tutt’oggi rispettata.
Del resto, nella Filosofia del Diritto il diritto di ribellione viene considerato come un fondamentale diritto naturale degli individui, in base al quale questi ultimi non solo possono ma debbono opporsi all’attività dello Stato o alle prescrizioni del diritto positivo che minaccino i diritti fondamentali dell’uomo. Diverso è l’orientamento dell’Unione Europea che, con l’intendimento di impedire ogni forma di reazione popolare tende, in tutte le sue direttive, a limitare la detenzione legittima delle armi, ostacolando ogni provvedimento autorizzativo in materia di porto e di detenzione delle stesse.
In Francia, il 20 gennaio 1961, esattamente sessant’anni or sono, Jean Jacques Susini e Pierre Lagaillarde fondarono l’Oas (l’Organisation de l’ Armée Secrète) ed iniziarono un confronto armato in Algeria e nella Francia metropolitana prima contro il Fronte Nazionale di Liberazione dell’Algeria e, dopo il trattato di Evian, contro lo stesso De Gaulle, accusato di tradimento. La vicenda si concluse con 44 condanne a morte, di cui solo 4 eseguite.
Tutti i condannati superstiti, tra cui lo stesso Susini, ottennero nel 1968 l’amnistia generale da Charles de Gaulle. Susini si candidò nel 1997 con le Front National di Jean Marie Le Pen nel collegio di Marsiglia raccogliendo il 47 per cento dei voti. Il sentimento collettivo, definito dai giuristi romani come “idem sentire de re publica”, alle volte sa discernere la tensione morale e la generosità di quanti antepongono l’interesse generale a quello personale violando deliberatamente norme percepite come inique ed odiose da quel soggetto Politico – superiorem non recognoscens – chiamato Popolo.
[nella foto Pierre Lagaillarde ad una manifestazione dell’OAS]