La Torteria di Chivasso espone le tre pagine, a firma del presidente della Prima Sezione Penale Carlo Zaza (relatore Fulvio Filocamo), che sanciscono una vittoria per quanto riguarda il sequestro. Ma i problemi delle multe, d’importo veramente alte, restano tutte da pagare.
Una parte della sentenza sul caso della Torteria di Chivasso
«Con ordinanza del 17 giugno 2021 – si legge – il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo emesso con decreto dal Gip del Tribunale di Ivrea del 30 aprile 2021, eseguito il 6 maggio, dell’esercizio commerciale “La Torteria” sita in Chivasso. Perché la titolare Rosanna Spatari, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non osservava i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni d’igiene e sicurezza pubblica disposte dalla normativa anti Covid. E, in particolare, all’ordine di chiusura dell’attività disposto da Carabinieri, Polizia Locale e dal Prefetto».
La Spatari ha presentato quattro motivi di ricorso. Il primo è stato considerato fondato e assorbente rispetto ai successivi.
«Va preliminarmente considerato – si legge nelle motivazioni – che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 19 del 25 marzo 2020, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell’art. 4, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo. (…) Ciò premesso l’ora citato art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni. Stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. E’ peraltro consolidato l’orientamento di questa Corte, al di là dell’esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all’art. 650 codice penale, anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene”. Legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica. Mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti. Considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa».