(Adnkronos) –
Il protocollo Italia-Albania in materia di migrazioni è “compatibile con la normativa Ue” sulle procedure di rimpatrio e di asilo, “a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati”. E’ la conclusione cui è giunto l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue Nicholas Emiliou, relativamente ad una causa intentata da due migranti che erano stati espulsi dall’Italia, portati in Albania, dove avevano fatto domanda di protezione internazionale.
Successivamente, sono stati emessi nei loro confronti due decreti di trattenimento, che la Corte d’Appello di Roma ha respinto, ritenendo che la normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto Ue. Le autorità nazionali hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale si è rivolta alla Corte di Giustizia per avere lumi.
L’avvocato generale non dirime la causa, cosa che spetta ai giudici, ma fornisce una possibile soluzione giuridica, che non pregiudica l’esito del procedimento. Nicholas Emiliou è dell’opinione che, in linea di principio, la Corte debba considerare il protocollo Italia-Albania e la relativa normativa italiana compatibili con il diritto dell’Unione Europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti in base al sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.
Per Emiliou, il diritto dell’Ue non impedisce a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del suo territorio. Tuttavia, questo Stato resterebbe obbligato a rispettare tutte le garanzie previste dall’Ue per i migranti, incluso il diritto all’assistenza legale, all’assistenza linguistica ed ai contatti con i familiari e le autorità competenti.
In particolare, i minori e le altre persone vulnerabili devono godere di tutta la gamma di tutele previste dal sistema di asilo, incluso l’accesso all’assistenza medica e all’istruzione.
Inoltre, l’avvocato rileva che la norma che consente ai richiedenti protezione internazionale di restare in uno Stato membro finché le loro domande sono pendenti non conferisce loro il diritto di essere riportati nel territorio di quello Stato.
Ciò nondimeno, gli Stati membri devono adottare le misure organizzative e logistiche necessarie a garantire ai migranti il godimento dei diritti e delle tutele previsti dal diritto dell’Unione, compreso il diritto di accesso a un giudice e ad un tempestivo riesame, per evitare un trattenimento illegittimo.
—
internazionale/esteri
webinfo@adnkronos.com (Web Info)




































