Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dall’Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) contro la Regione Piemonte e il Comune di Torino. Riguardante i requisiti d’accesso agli alloggi di edilizia popolare per i cittadini extracomunuitari. In particolare, la circolare regionale n. 81 del 14 novembre 2019, richiede ai soli stranieri l’onere aggiuntivo di dimostrare l’assenza di proprietà all’estero mediante documentazione rilasciata dal competente Stato estero.

Un requisito che – secondo il Tribunale – risulta discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari. “Dalla prescrizione in esame – scrive il giudice – emerge comunque, a parità di condizioni (esistenza o meno di proprietà immobiliari all’estero), l’imposizione ai soli cittadini stranieri di oneri documentali aggiuntivi. Tali oneri risultano di difficile o impossibile assolvimento rispetto a quegli Stati esteri nei quali vi + incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura”.

Un ostacolo per i cittadini stranieri?

E ancora: “La situazione di impossidenza immobiliare all’estero (che costituisce requisito per l’assegnazione del contributo per l’alloggio sia per l’italiano che per lo straniero), si traduce in un vero e proprio ostacolo all’assegnazione dell’alloggio per i soli cittadini stranieri. Laddove non possa essere appositamente verificata dall’amministrazione con riferimento alla posizione del richiedente. La circostanza che impone un onere aggiuntivo ai cittadini stranieri, in ragione esclusiva della loro condizione di stranieri, costituisce una discriminazione diretta a danno degli stessi, non essendo ragionevole una ripartizione degli oneri documentali, inerenti le proprieta’ situate all’estero, basata sulla diversa cittadinanza”.

Il Tribunale ha quindi accertato “l’illegittimità della sospensione delle domande di alloggi in emergenza abitativa di tutti i cittadini stranieri che non hanno prodotto documentazione attestante il non possesso di proprietà immobiliari ulteriore rispetto all’Isee o comunque ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani” ordinando alla Regione Piemonte “di valutare le domande presentate dai cittadini stranieri, per la parte relativa all’assenza di proprietà immobiliari all’estero da parte di tutti i componenti del nucleo familiare. Sulla base dei medesimi oneri documentali previsti per i cittadini italiani, ammettendo direttamente al beneficio – in caso di sussistenza degli ulteriori requisiti – i cittadini che hanno fatto domanda di alloggi in emergenza abitativa”.

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